Regolamento›Capo II
Art. 20
Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale
In vigore dal 27 mar 1965
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell' della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso .
L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-20