Regolamento›Capo II
Art. 18
Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio del revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione.
In vigore dal 27 mar 1965
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell', comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.
In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, Con la osservanza del termine previsto dall', secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.
La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli e seguenti del presente regolamento, In quanto applicabili.
In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-18