Regolamento›Titolo I
Art. 14
Elezione del Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 27 mar 1965
L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell' del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-14