Regolamento›Titolo I
Art. 10
Identificazione dell'elettore
In vigore dal 27 mar 1965
L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all' del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del saggio.
Gli iscritti negli elenchi dell'albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli , lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-10