Regolamento›Titolo I
Art. 15
Comunicazione dell'esito delle elezioni
In vigore dal 27 mar 1965
Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-15