RegolamentoCapo II

Art. 16

Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine del giornalisti

In vigore dal 27 mar 1965
Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali. Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all' della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell' del presente regolamento. Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell' della legge. Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-16

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