Regolamento›Capo III
Art. 21
Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 27 mar 1965
Il termine triennale previsto dagli , primo comma, 12, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge, per la durata In carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o Interregionale, il Collegio dei revisori del conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-21