RegolamentoCapo III

Art. 22

Riunione del Consiglio regionale o interregionale per la elezione delle cariche

In vigore dal 13 giu 1972
Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall' della legge e dall' del presente regolamento, il commissario straordinario, convoca il nuovo Consiglio per l'elezione della cariche Indicate dall' della legge. La riunione è presieduta dal membro più anziano per Iscrizione negli elenchi dell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha, minore anzianità di Iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età. Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta. Alla riunione si applicano le disposizioni dell' della legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-22

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