RegolamentoCapo III

Art. 23

Dichiarazione delle cause di ineleggibilità

In vigore dal 27 mar 1965
Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste dall' della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-23

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