Regolamento›Capo III
Art. 25
Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine
In vigore dal 13 giu 1972
Ad esercitare le funzioni di revisori del conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all', terzo comma, della legge sono designati due professionisti ed un pubblicista, iscritti negli elenchi di tre distinti ordini regionali o Interregionali.
Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-25