Regolamento›Capo III
Art. 29
Riscossione delle quote annuali
In vigore dal 27 mar 1965
Le quote annuali previste dagli lettera h) e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi Iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all', lettera f) della legge, I Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-29