Regolamento›Titolo II
Art. 33
Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri
In vigore dal 27 mar 1965
Al fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all' della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell' della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti.
che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-33