Regolamento›Titolo II
Art. 35
Registro dei praticanti
In vigore dal 27 mar 1965
Il registro del praticanti di cui all' della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.
Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-35