RegolamentoTitolo II

Art. 35

Registro dei praticanti

In vigore dal 27 mar 1965
Il registro del praticanti di cui all' della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale. Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-35

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