Regolamento›Titolo II
Art. 39
Ammissione all'esame di cultura generale
In vigore dal 27 mar 1965
I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma.
Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.
Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-39