Regolamento›Titolo II
Art. 43
Dichiarazione di compiuta pratica
In vigore dal 13 giu 1972
La dichiarazione di cui all', secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.
Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall' della legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-43