RegolamentoTitolo II

Art. 40

Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

In vigore dal 27 mar 1965
Per lo svolgimento dell'esame di cultura, generale si osservano le disposizioni degli del presente regolamento, in quanto applicabili. L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall', secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-40

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