RegolamentoTitolo II

Art. 36

Iscrizione nel registro del praticanti

In vigore dal 27 mar 1965
Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall' della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell' della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica. Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell' della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo . Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-36

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