RegolamentoTitolo II

Art. 32

Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico.

In vigore dal 13 giu 1972
Per l'iscrizione nell'elenco speciale del direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all' della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall', secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47. La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell' della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è conosciuta la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta la iscrizione del direttore nell'elenco speciale. Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell' della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa. Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-32

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