Regolamento›Titolo I
Art. 3
Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali
In vigore dal 27 mar 1965
Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provveda alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.
Nelle elezioni previste dal comma, precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-3