RegolamentoTitolo I

Art. 2

Modifica delle circoscrizioni territoriali

In vigore dal 27 mar 1965
Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali Interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-2

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