Regolamento›Titolo II
Art. 42
Divieto di iscrizione in più registri Trasferimenti - Comunicazioni
In vigore dal 27 mar 1965
Divieto di iscrizione in più registri
Trasferimenti - Comunicazioni
Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.
Il praticante è tenuto a comunicare Immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.
In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.
Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a questo ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-42