RegolamentoTitolo II

Art. 47

Identificazione dei candidati

In vigore dal 27 mar 1965
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo