RegolamentoTitolo II

Art. 49

Termine della prova e consegna dei lavori

In vigore dal 30 lug 2008
1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza. 2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all', comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma. 3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell', commi 7 e 8. 4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione. 5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-49

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