Regolamento›Titolo II
Art. 52
Svolgimento della prova orale. Giudizio finale
In vigore dal 15 ott 1993
1. La prova orale è pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale.
Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva fi- nale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta.
Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-52