RegolamentoTitolo II

Art. 52

Svolgimento della prova orale. Giudizio finale

In vigore dal 15 ott 1993
1. La prova orale è pubblica. 2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario. 3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva fi- nale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale. 4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame. 5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-52

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