Regolamento›Titolo II
Art. 54
Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE
In vigore dal 15 ott 1993
1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche Contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli della legge nella propria lingua.
2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.
3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-54