RegolamentoTitolo III

Art. 59

Ricorso al Consiglio nazionale

In vigore dal 13 giu 1972
Le impugnazioni previste dagli , ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge. I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori. Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-59

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