Regolamento›Titolo III
Art. 59
Ricorso al Consiglio nazionale
In vigore dal 13 giu 1972
Le impugnazioni previste dagli , ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.
I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.
Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-59