Regolamento›Titolo III
Art. 61
Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
In vigore dal 27 mar 1965
Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.
La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.
Nei casi previsti dall', primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è Inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale Il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia In carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-61