Regolamento›Titolo III
Art. 64
Decisione del ricorso
In vigore dal 13 giu 1972
La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell' della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-64