Regolamento›Titolo IV
Art. 68
Convocazione delle assemblee elettorali Trasmissione delle schede
In vigore dal 27 mar 1965
Convocazione delle assemblee elettorali
Trasmissione delle schede
La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento; a convocare le assemblee elettorali di cui all', secondo comma, della legge.
L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previsto nell' della legge e nell' del presente regolamento.
Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termina di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-68