RegolamentoTitolo III

Art. 65

Ricorso in materia disciplinare

In vigore dal 27 mar 1965
Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dai comma quarto del precedente , presentare per iscritto le proprie conclusioni. Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato. Si osservano le disposizioni degli del presente regolamento, in quanto applicabili.
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