Regolamento›Titolo III
Art. 60
Contenuto del ricorso
In vigore dal 27 mar 1965
Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dalla ricevuta del versamento della somma di L. 800 stabilita dall' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato Intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale Indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-60