RegolamentoTitolo II

Art. 58

Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

In vigore dal 27 mar 1965
La domanda per la iscrizione provvisoria del direttori delle pubblicazioni di cui all' della legge negli elenchi dell'albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell' della legge. Alla domanda dove essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiani) o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista se trattasi di periodico. Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'albo che nei certificati rilasciati all'iscritto. Gli Iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli Iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-58

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