Regolamento›Titolo II
Art. 53
Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale
In vigore dal 27 mar 1965
L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.
DI tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.
Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-53