Regolamento›Titolo II
Art. 55
Iscrizione nell'elenco dei professionisti
In vigore dal 13 giu 1972
Coloro che intendono essere Iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall', primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all' della legge.
La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta.
Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall', secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.
La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-55