RegolamentoTitolo II

Art. 50

Valutazione dei lavori

In vigore dal 15 ott 1993
Revisione dei lavori (Valutazione dei lavori) 1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati. 2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine. 3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale. 4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazione espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta. 5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere. 6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-50

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