RegolamentoTitolo III

Art. 63

Esame del ricorso

In vigore dal 27 mar 1965
Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell' del presente regolamento. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente , lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-63

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