RegolamentoTitolo III

Art. 62

Trattazione del ricorso

In vigore dal 13 giu 1972
La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione. La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo , può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-62

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