Regolamento›Titolo IV
Art. 67
Prima elezione dei Consigli Adempimenti della Commissione unica
In vigore dal 27 mar 1965
Prima elezione dei Consigli
Adempimenti della Commissione unica
La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:
a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all' del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall' del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;
b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termina di cui al comma precedente, la, Commissione unica:
a) predispone le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all' del presente regolamento in quanto applicabili;
b) trasmette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.
Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-67