RegolamentoTitolo IV

Art. 71

Norme regolatrici delle prime elezioni

In vigore dal 27 mar 1965
Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori del conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili. Il certificato previsto dall', secondo comma, del presente regolamento è sostituto da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre In corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-71

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