Regolamento›Titolo IV
Art. 74
Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale
In vigore dal 27 mar 1965
Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni del primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni Contenute rispettivamente negli e seguenti e 66 del presente regolamento.
I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-74