RegolamentoTitolo IV

Art. 74

Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

In vigore dal 27 mar 1965
Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni del primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni Contenute rispettivamente negli e seguenti e 66 del presente regolamento. I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-74

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