Art. 1

In vigore dal 27 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1965 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo