RegolamentoTitolo II

Art. 44 bis

Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici personal computer

In vigore dal 30 lug 2008
(Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) 1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all' è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell' ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell' elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura. 2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell', quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall' della legge 16 gennaio 2008, n. 16.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-44-bis

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