Regolamento›Titolo II
Art. 47
49 / 78Identificazione dei candidati
In vigore dal 27 mar 1965
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-47