Regolamento›Capo III
Art. 23
25 / 78Dichiarazione delle cause di ineleggibilità
In vigore dal 27 mar 1965
Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste dall' della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-23