Regolamento›Capo II
Art. 17
Reclamo contro le operazioni elettorali
In vigore dal 27 mar 1965
I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o Interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli della legge, sono regolati dagli e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-17