RegolamentoCapo II

Art. 17

Reclamo contro le operazioni elettorali

In vigore dal 27 mar 1965
I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o Interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli della legge, sono regolati dagli e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-17

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