Art. 8
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia, medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedale di almeno cento letti; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi;
d) di un medico condotto, scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-8