Art. 5
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Il medico provinciale approva, la graduatoria dei candidati idonei e ne dispone la inserzione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.
Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento del medico provinciale decorre, nei confronti delle persone non direttamente contemplate nel provvedimento, dalla data di pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-5