Art. 9
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:
a) servizio di medico condotto di ruolo;
b) servizio di ruolo prestato in ospedale di prima o di seconda categoria o di terza categoria con almeno cento letti;
c) docenza in patologia o clinica medica, in patologia o clinica chirurgica, in ostetricia e ginecologia o in clinica pediatrica;
d) specializzazione in una delle branche indicate nella precedente lettera;
e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico nelle forze armate;
f) idoneità conseguita in precedente concorso per medico condotto:
g) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;
h) servizio d'interino prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;
i) servizio di ruolo prestato in ospedale di terza categoria, con meno di cento letti;
l) libero esercizio professionale;
m) altri incarichi e servizi:
n) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-9