Art. 9

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di medico condotto di ruolo; b) servizio di ruolo prestato in ospedale di prima o di seconda categoria o di terza categoria con almeno cento letti; c) docenza in patologia o clinica medica, in patologia o clinica chirurgica, in ostetricia e ginecologia o in clinica pediatrica; d) specializzazione in una delle branche indicate nella precedente lettera; e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico nelle forze armate; f) idoneità conseguita in precedente concorso per medico condotto: g) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea; h) servizio d'interino prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi; i) servizio di ruolo prestato in ospedale di terza categoria, con meno di cento letti; l) libero esercizio professionale; m) altri incarichi e servizi: n) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-9

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