Art. 10

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari; d) di un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-10

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