Art. 15
In vigore dal 20 mar 1964
Il primo comma dell'art. 64 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è così modificato:
"Se i concorsi preveduti nei precedenti articoli 61 e 63, primo e secondo comma, diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-15