Art. 15

In vigore dal 20 mar 1964
Il primo comma dell'art. 64 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è così modificato: "Se i concorsi preveduti nei precedenti articoli 61 e 63, primo e secondo comma, diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-15

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